Separarsi in Italia: modalità, tempi, costi
L’articolo 158 del codice civile disciplina la separazione. I principi fondamentali sono due:
La separazione sospende gli effetti civili del matrimonio e le relative obbligazioni.
Per avviare un procedimento di separazione consensuale, si può depositare in Tribunale un ricorso congiunto indirizzato al Presidente del Tribunale, con allegata la documentazione necessaria. Nel ricorso bisogna scrivere le condizioni dell’accordo raggiunto in via pacifica ed entro cinque giorni dalla ricezione del documento viene fissata l’udienza. In questa fase, il Presidente ha l’obbligo di ascoltare le due parti nel cosiddetto tentativo di conciliazione, se questo non si risolve positivamente il Presidente legge il verbale contenente gli accordi fra i coniugi, che viene sottoscritto da entrambi. Si rimette dunque il fascicolo al Collegio che si occupa del Decreto di Omologazione.
Con il decreto n. 133 del 12/09/2014 è stata introdotta la procedura di negoziazione assistita per consentire alle coppie di separarsi secondo un iter semplificato. Come suggerisce il nome stesso dell’istituto, nella negoziazione assistita l’avvocato ha un ruolo di primo piano in quanto si occupa di accompagnare i coniugi (ciascuno dei due deve avere il proprio avvocato, diversamente dalla separazione in Tribunale dove il legale può anche essere lo stesso per entrambe le parti) nella stesura dell’accordo, che viene poi trasmesso agli atti. Inoltre, la legge 206/2021 ha decretato che la negoziazione assistita può essere usata anche per regolamentare questioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Come già ricordato, si può procedere con la negoziazione assistita solo in caso di separazione non contenziosa ed è indifferente che la coppia sposata abbia o meno figli. Le fasi della negoziazione assistita sono tre: informativa, stipula dell’accordo e trasmissione degli atti. Come prima cosa, l’avvocato ha il dovere di informare il cliente della possibilità della negoziazione assistita quando gli viene assegnato l’incarico. Il passo successivo è la stipula della convenzione assistita, ovvero l’accordo scritto che sancisce l’oggetto della controversia, le modalità e i tempi delle trattative (che non possono durare meno di 30 giorni o più di 3 mesi). Compito degli avvocati è supervisionare gli accordi verificando la “conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”. Una volta concluso l’accordo, il documento viene trasmesso al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica che ne controlla per lo più la regolarità formale. Entro dieci giorni dall’autorizzazione del P.M., l’avvocato ha il dovere di trasmettere una copia all’Ufficiale dello Stato Civile.
Si può procedere alla separazione senza il supporto di un avvocato e soprattutto senza passare per il Tribunale? La risposta è sì, ma ad alcune condizioni. Ci si può separare in Comune con una dichiarazione davanti al sindaco nel caso in cui non vi siano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di un handicap grave, inoltre l’accordo non può contenere clausole relative ai trasferimenti patrimoniali. Se si ha la possibilità di scegliere questa procedura, si tenga conto che è senza dubbio la più rapida e meno costosa, dato che si ha la possibilità di risparmiare sulle parcelle legali. Il ruolo del sindaco in questo caso è soltanto quello di accogliere il desiderio dei coniugi di separarsi, non potrà quindi intervenire come figura mediatrice.
Impegnativa e decisamente più costosa è la separazione giudiziale, necessaria qualora i due coniugi non riescano a trovare un accordo riguardo le condizioni di separazione. In questo caso, uno dei due si appella al Presidente del Tribunale perché si pronunci con una sentenza di separazione coniugale. Il Presidente del Tribunale emette allora un decreto con il quale si fissa l’udienza e il termine entro il quale il ricorso deve essere notificato all’altro coniuge. Nell’udienza di comparizione il Presidente procede al tentativo obbligatorio di conciliazione, se questo non ha esito positivo la causa viene assegnata a un giudice istruttore. In questa seconda fase, il giudice si occuperà di raccogliere informazioni per confermare, modificare o annullare i provvedimenti provvisori e urgenti presi dal Presidente del Tribunale, per poi concludere la causa con la definitiva sentenza di separazione.