Organizzazioni no profit: come funzionano?

Nomen Omen, ciò che caratterizza il tipo di associazione in questione è piuttosto intuitivo; niente profitto. Il rimando va quindi ad enti con fini umanitari, volontaristici, di aiuto sociale ecc., che non si costituiscono con l’intento di perseguire un mero guadagno in denaro. Ma partiamo dal principio, ovvero come sono costituiti e strutturati questi enti o persone giuridiche e come sono definiti dalla giurisprudenza italiana. Si parte innanzitutto dal fine: qual è lo scopo per cui si sta costituendo un’associazione? E che tipo di ente si vuole andare a creare di conseguenza? Il campo qui si allarga infatti ai diversi tipi di organizzazione, tutte appunto legate ad un fine specifico che ne costituisce la ragion d’essere:

ONG: organizzazioni non governative

ODV: organizzazioni di volontariato

APS: associazioni di promozione sociale

ONLUS: organizzazioni non lucrative di utilità sociale

A seconda del tipo, si va delineando poi il tipo di intervento, la zona di azione dell’organizzazione, che può andare dall’assistenza sociale, a quella sanitaria, alla beneficienza, allo sport, alla valorizzazione del territorio e chi più ne ha più ne metta. Definito il tipo di associazione e lo scopo, si passa alla struttura. Per aver luogo, l’associazione, qualunque essa sia, deve avere un minimo di 2 o 3 soci fondatori, a seconda della regione geografica. Si passa poi alla redazione dell’atto costitutivo o statuto, che ne definisce il regolamento interno. Vi sarà infine l’iscrizione nei registri regionali o nazionali dedicati alla catalogazione delle associazioni no profit. Senza scendere nei dettagli, questo è a grandi linee il loro processo di costituzione.

A livello fiscale, il grande vantaggio di questi enti è dato da regime agevolativo, che come da D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, a favore delle ONLUS, si applica sin dall’inizio, dal momento che le attività istituzionali delle associazioni no profit non costituiscono esercizi commerciali e i proventi eventualmente maturati, non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile.

Queste attività dunque non sono soggette ad obbligo di dichiarazione.

Le ONLUS hanno l’obbligo di presentare la loro dichiarazione dei redditi solamente se c’è la presenza di redditi diversi e/o redditi fondiari.

Potrà suonare come una contraddizione, ma se l’organizzazione è no profit, da dove vengono i fondi per permetterle di intervenire nel settore specifico? In parole povere, come guadagna una no-profit?

I modi a disposizione in questo caso sono molteplici: uno dei più comuni è il versamento di una quota associativa da parte dei soci. Possono esserci poi anche dei contributi straordinari richiesti ai soci per sostenere i costi delle attività. Contributi che possono anche venire versati direttamente dalle Istituzioni; regioni, province, comuni ecc. Abbiamo le raccolte fondi, da organizzare solo ed esclusivamente per raccogliere denaro volto a finanziare le attività dell’Associazione, fondi che saranno poi esenti da IVA o altri tributi. Ancora, vi sono singole donazioni, così come il 5×1000. Grande importanza ha anche la gestione delle spese dell’associazione: strumenti come le prepagate Soldo per le no profit possono aiutare tantissimo, permettendo di risparmiare tempo e, quindi, denaro e risorse per la rendicontazione e la registrazione delle spese.

Infine un tipo particolare di organizzazione no profit che merita una menzione è costituita dalla ASD: associazione sportiva dilettantistica. Il grande vantaggio di quest’ultime consiste nel fatto che per fondarla non è necessario un atto notarile, così come non è necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa (motivo per cui la maggior parte delle associazioni in questione non sono riconosciute). Non meno importante, la principale agevolazione, riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per la frequentazione dei corsi sportivi organizzati dall’associazione. Dunque, l’attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale e per svolgerla non è necessario aprire Partita Iva. Non sono soggetti a tassazione inoltre alcuni compensi (entro un limite stabilito) ricevuti dai soci istruttori per la loro attività. Agevolazioni non da poco direi.

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